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Cedolare secca

Borgaccio Immobiliare

La cedolare secca è un'opportunità che consente al locatore, persona fisica, di pagare un’aliquota sull’intero canone delle locazioni adibite ad abitazione e relative pertinenze per:

  • i contratti a canone libero Legge 431 (art. 2 comma 1) 4 anni + 4 pari al 21%;
  • i contratti convenzionali Legge 431 (art 2 comma 3) 3 anni + 2 pari al 19% fino al periodo d'imposta 2012. Tale aliquota è stata ridotta al 15% dall'art. 4 del D.L. Consiglio dei Ministri del 28-8-2013 a valere con effetto retroattivo dal 2013 (decreto legge 102/2013 definitivamente approvato a fine ottobre 2013).

La cedolare secca è un'imposta sostitutiva, infatti si tratta di un'imposta che va a sostituire quelle attualmente dovute sulle locazioni e più precisamente:

  • l’IRPEF e le relative ADDIZIONALI (regionale e comunale);
  • l’Imposta di registro (2% sul canone pattuito);
  • l’Imposta di bollo (euro 16,00 ogni 4 facciate o 100 righe);

ed ancora:

  • l'imposta di registro sulle risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione;
  • l'imposta di bollo, se dovuta, sulle risoluzioni e proroghe del contratto.

Il locatore è anche esentato dalla denuncia alle Autorità entro 48 ore dei dati dell’inquilino e dell'immobile concesso in locazione.

Una volta effettuata l'opzione, il nuovo regime vale per tutta la durata del contratto e per le eventuali proroghe, salvo possibili ripensamenti di revoca da comunicare durante ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l'opzione.

Con la cedolare secca anche gli inquilini hanno qualche vantaggio: si annulla l’adeguamento dei canoni in base all’aumento Istat.

La cedolare secca è conosciuta anche con il termine di "imposta piatta", è chiamata anche così perchè non cresce al crescere del reddito IRPEF del locatore.

È opportuno ricordare come l’opzione per la cedolare secca, pur comportando il venir meno dell’obbligo di corrispondere imposte indirette previste per la stipula dei contratti di locazione (imposta di registro, imposta di bollo) non determina tuttavia il venir meno dell’obbligo di registrare il contratto di locazione, né di comunicarne la proroga o la risoluzione.